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Cessione del quinto. Come ottenere la restituzione delle commissioni? Rimborsi fino a 7000 euro

Hai contratto un finanziamento contro cessione del quinto? Hai estinto anticipatamente un mutuo e non ti è chiaro perché ti abbiano addebitato tutto il TFR?

Le ragioni sono spesso legate alla mancata restituzione delle commissioni bancarie. Problematica che riguarda migliaia di cittadini, ignari del loro diritto alla restituzione delle somme.

Nel 2019 è però intervenuta la Corte di Giustizia UE che ha confermato l’obbligo delle Banche/Finanziarie a restituire tali commissioni in misura proporzionale alle rate residue del prestito in caso di estinzione anticipata o rinnovo del finanziamento.

 

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1. Che cos’è la cessione del quinto? definizione

 

La cessione del quinto è una forma di finanziamento che si caratterizza per:

  1. Essere destinata ai lavoratori dipendenti ed ai pensionati;
  2. Non essere destinata in modo specifico all’acquisto di determinati beni o servizi;
  3. Avere una durata massima di 10 anni, mediante la previsione di 120 rate;
  4. Essere garantita dal T.F.R. e collegata ad una assicurazione.
  5. Prevedere un rimborso del finanziamento tramite la cessione mensile di importi pari al 1/5 dello stipendio.

 

Durante la vita del finanziamento al cliente è consentito di estinguere anticipatamente il finanziamento, mediante:

  • Restituzione anticipata degli importi;
  • Rinnovo della cessione del quinto con la stessa finanziaria o altro soggetto.

Tuttavia, si è verificato che in queste ipotesi le estinzioni anticipate dal 2010 ad oggi presentano degli ingiusti addebiti, con diritto ai consumatori di richiederne il rimborso.

 

2. Quali sono le Commissioni ingiustamente addebitate dalle Finanziarie?

 

In caso di estinzione anticipata della cessione del quinto o rinnovo della cessione del quinto, se il consumatore estingue anticipatamente la metà del finanziamento, il rimborso delle commissione pagate  dovrà essere proporzionato alla metà (50%) di esse, che costituiscono il c.d. “costo del finanziamento”.

In altri termini, la Finanziaria dovrà restituire tutte le commissioni e spese addebitate al consumatore, ad eccezioni delle sole spese notarili.

Chiaramente, tale restituzione dovrà essere effettuata in misura proporzionale ai mesi residui al momento dell’estinzione.  

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3. Esempio delle voci ingiustamente addebitate dalla Finanziaria?

Come anticipato, in caso di estinzione anticipata della cessione del quinto o rinnovo della cessione del quinto, il consumatore ha diritto al rimborso del costo totale del finanziamento”, inteso quale:

  1. rimborso delle commissioni e spese bancarie applicate dalla Finanziaria, escluse le spese notarili;
  2. rimborso proporzionato al numero di mesi di finanziamento residui.

Facciamo un esempio:

Nel caso in cui la banca o la finanziaria conceda un prestito di 18.000 euro, usualmente tale finanziamento è composto dalle seguenti voci:

  • Capitale effettivamente erogato: 14.000 euro
  • Commissioni variabili in base alla durata del contratto ed assicurazione: 800 euro
  • Commissioni fisse e spese d’istruttoria: 200 euro

È evidente quindi che sull’importo totale finanziato di 18.000 Euro:

  • 14.000 euro costituiranno la somma effettivamente erogata al consumatore;
  • 4.000 euro (1.800+2.200) andranno a costituire ilcosto totale del finanziamento. In altri termini quanto si è pagato per la concessione del prestito.

Pertanto – si ripete – se il consumatore estingue anticipatamente la metà del finanziamento, il rimborso dovuto sarà pari al 50% del costo del finanziamento.

Con la conseguenza che nel caso indicato – richiamato a mero esempio – l’importo dovrà essere pari al restante 50% (circa 2.000 euro).

Commissioni che, qualora non richieste nei termini di legge, potrebbero cadere in prescrizione, così perdendo il consumatore la possibilità di vederseli restituiti.

4. Analisi di un Caso pratico di estinzione anticipata.

 

Adesso verificheremo un prestito di € 32.040,00 concesso con la del cessione del quinto sullo stipendio, come da foto di seguito riportata:

In questo caso, su un prestito di 32.040 euro, gli importi sono così suddivisi:

  • Capitale effettivamente erogato al lavoratore: 16.349,23 euro
  • Commissioni variabili in base alla durata del contratto e interessi: 7540,97 euro
  • Commissioni fisse e spese d’istruttoria: 8149,80 euro

Pertanto, nel caso trattato il costo totale del finanziamento” è pari ad € 15.690,77.

Tale importo dovrà essere rimborsato in misura proporzionata ai mesi residui al momento dell’estinzione anticipata della cessione del quinto o del rinnovo della cessione del quinto.

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5. La sentenza della Corte di Giustizia Europea.

 

Fino al settembre 2019, le Banche e le finanziarie erano in uso a non restituire le spese fisse, come ad esempio le note “spese di istruttoria”.

Tuttavia, con sentenza dell’11 settembre 2019 – causa C-383/2018 – la Corte di Giustizia EU ha stabilito che, in caso di estinzione anticipata, il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del finanziamento dovrà ricomprendere tutte le commissioni bancarie applicate, senza alcuna distinzione.

In questo modo, la Corte di Giustizia UE ha stabilito che il diritto dei consumatori al rimborso delle spese istruttorie sino ad allora ingiustamente trattenuto dalle Banche e dalle Finanziarie.

 

6. La Conferma di BankItalia del diritto al rimborso.  La decisione del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario.

 

A seguito della pronuncia della Corte di Giustizia EU, con  decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019, il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario enunciava i seguenti principi di diritto:

  1. A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front (e quindi anche le spese di istruttoria).
  2. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF

In altri termini, ogniqualvolta si estingue anticipatamente un tale finanziamento, la Banca/Finanziaria dovrà restituire tali commissioni in misura proporzionata al numero di mesi in cui non hai più usufruito del finanziamento.

 

7. La sentenza del Tribunale di Napoli.

 

La recente sentenza n. 1340 del 7 febbraio 2020 del Tribunale di Napoli, a mente della quale il rimborso di tutte le commissioni, tra cui anche le up-front devono essere restituite operando “il totale pagato da mutuatario per commissioni e premio assicurativo: il numero totale di mesi di durata prevista dal rapporto x il numero di mesi nei quali il rapporto non si è effettivamente svolto”.

In tal modo confermando il diritto del consumatore al rimborso proporzionato di tutte le commissioni – senza alcuna distinzione – in applicazione dell’art. 125 sexies TUB.

8. Come richiedere il Conto Estintivo in caso di estinzione anticipata o rinnovo della cessione del quinto.

 

Qualora il consumatore ne sia sprovvisto, potrà fare richiesta direttamente a:

  1. alla Banca/Finanziaria;
  2. al proprio datore di lavoro;
  3. rivolgendosi ad un Avvocato o una Associazione che si occuperà di presentare per lui la richiesta.

In ogni caso, la Banca/Finanziaria è tenuta ad inoltrare copia di detti documenti ai sensi dell’art. 119 T.U.B.

 

9. Come leggere il Conto Estintivo in caso di estinzione anticipata o rinnovo della cessione del quinto.

 

Il “Conto Estintivo” è il documento che indica gli importi che il consumatore deve versare per la chiusura del finanziamento, detratte le commissioni che la Banca/Finanziaria è tenuta a restituire.

Tuttavia, molto spesso le commissioni da restituire non vengono riportate in modo completo, giacché il contratto non ne prevede la restituzione.

Tuttavia, le clausole che limitano il rimborso delle commissioni sono state dichiarate nulle con decisione n. 26525 del 17 dicembre 2019 del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario istituito da BankItalia, in coerenza con la recente sentenza “lexitor” della Corte di Giustizia UE.

Pertanto, ai fini della corretta verifica delle commissioni addebitate, si renderà sempre necessario un confronto tra il contratto di finanziamento contro cessione del quinto ed il conto estintivo, non essendo quest’ultimo da solo sufficiente alla verifica dell’ammontare effettivo delle commissioni da restituire.

 

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10. Chi può chiedere il rimborso in caso di estinzione anticipata o rinnovo della cessione del quinto.

 

I lavoratori dipendenti ed i pensionati che abbiano rinnovato o estinto anticipatamente il finanziamento negli ultimi 10 anni.

11. Quali sono le spese oggetto di rimborso in caso di estinzione anticipata o rinnovo della cessione del quinto.

 

Secondo l’Arbitro Bancario Finanziario, sono tutte le spese, oneri e commissioni costituenti il costo totale del finanziamento, escluso le spese notarili, con diritto alla restituzione in misura proporzionata al numero di mesi in cui non si è più usufruito del finanziamento.

 

12. A quanto ammonta il rimborso in caso di estinzione anticipata o rinnovo della cessione del quinto.

 

Dipende chiaramente da finanziamento a finanziamento, tuttavia la media dei contratti trattati riportano un rimborso medio che si attesta da circa 1.500 euro a circa 5.000 euro (anche se sono stati trattati casi di rimborso anche da 9.000 Euro).

 

13. La documentazione necessaria?

 

La documentazione necessaria è la seguente:

 – 1. il contratto di finanziamento;

2. il piano di liquidazione a seguito di estinzione anticipata (usualmente rilasciato e/o inviato al consumatore all’atto dell’estinzione/rinegoziazione anticipata);

3. il piano di ammortamento.

4. Documento d’identità ed il codice fiscale.

 

14. Se non trovo la documentazione necessaria?

 

In ogni caso, qualora il consumatore ne sia sprovvisto, potrà fare richiesta direttamente alla Banca/Finanziaria rivolgendosi all’associazione che si occuperà di presentare per lui la richiesta. La Banca/Finanziaria è tenuta ad inoltrare copia di detti documenti ai sensi dell’art. 119 T.U.B.

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15. Come si viene rimborsati?

 

Il recupero delle somme si svolge in due fasi che, in alcune ipotesi, porta alla proposta di rimborso da parte della Banca/Finanziaria già nei primi 30 giorni:

Fase 1: Si predispone un reclamo con diffida e messa in mora inviata per P.E.C. (posta elettronica certificata) alla Finanziaria/Banca a cui si richiede il rimborso. La finanziaria o la Banca dovranno rispondere entro trenta giorni. Si è verificato che, in alcuni casi, la finanziaria per evitare il contenzioso ha pagato immediatamente.

Fase 2: Nel diverso caso in cui il reclamo non venga accolto (in tutto od in parte) si provvederà ad avviare formale ricorso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario.

In caso di esito positivo, quali sono i vantaggi?

  1. Il consumatore avrà diritto alla restituzione delle commissioni (in media da circa 1.500 euro a circa 7.000 euro);
  2. Potrai fare tutto da casa, senza dover uscire;
  3. Non dovrai attendere gli usuali tempi della giustizia per avere una risposta;
  4. Ti affidi ad una associazione attiva da oltre 10 dieci anni;
  5. Non rischierai di far cadere in prescrizione il tuo diritto alla restituzione degli importi;
  6. Con la tua azione aiuterai gli altri consumatori a conoscere i loro diritti e ad equilibrare il rapporto tra consumatori e banche/finanziarie.

 

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